Guide pratiche

Che cosa copre l’RCA?

0
Che cosa copra l'RCA auto

Tutti sappiamo che l’assicurazione auto è obbligatoria, ma non sempre conosciamo bene cosa copre la Responsabilità Civile Auto (RCA): ecco come funziona.

R.C.A. Responsabilità civile auto: cos’è

La polizza R.C.A. è un contratto assicurativo obbligatorio da stipulare direttamente con una compagnia assicurativa e serve per circolare a norma di legge: secondo l’articolo 193 del Codice della Strada, senza copertura RCA rischiate una sanzione che va da 841 a 3.366 euro, oltre al sequestro del veicolo.

Ma cosa copre quest’assicurazione obbligatoria? Prima di tutto, indennizza i danni che causerete involontariamente agli altri automobilisti durante l’uso di una vettura.

Tutte le polizze R.C.A. coprono i danni causati verso terzi, fino al massimale prestabilito da contratto, con tariffe diverse a seconda delle varie compagnie assicurative.

Queste “tariffe” sono in realtà il cosiddetto “Premio assicurativo”, cioè la cifra da pagare annualmente (poi eventualmente suddivisa in rate) per essere in regola.

R.C.A.: cosa copre

L’assicurazione auto obbligatoria indennizza anche i veicoli in sosta o senza guidatore, intervenendo per pagare i danni verso terzi; una volta stabilita la “colpa”, questi ultimi saranno poi risarciti all’interno dei limiti previsti nel massimale della polizza.

La polizza R.C.A. protegge quindi chiunque sia alla guida della vostra auto, e non solo voi stessi, ma in questo caso, attenzione alle clausole sulla “Guida libera”, e all’eccezione del caso di furto denunciato alla pubblica autorità.

Come abbiamo appena detto, voi non siete mai coperti dalla sola R.C. Auto, ma dovete munirvi di Garanzie aggiuntive, come ad esempio quella relativa agli Infortuni del conducente, pagando sempre un premio a parte, con la sottoscrizione di un contratto ad hoc: tra queste polizze facoltative rientrano anche quella contro il furto, l’incendio, gli eventi atmosferici o per i cristalli.

R.C.Auto: prezzi e massimali

La Responsabilità Civile Auto viene associata a ogni veicolo immatricolato circolante su strada, sia esso una vettura, una moto o un furgone, ma ognuno con costi diversi.

L’R.C.A. si basa su quotazioni standard, sulla Regione, sui massimali, ma anche su alcune caratteristiche della vettura da assicurare, come l’età, il modello, l’allestimento e la sua cilindrata: tutte variabili che l’assicuratore individua in pochi minuti attraverso targa e libretto, il metodo principale per avere un preventivo realistico e dettagliato.
Inoltre, i premi assicurativi si basano sulla vostra età e sul vostro (eventuale) certificato di rischio.

Non dimenticate che il risarcimento tramite R.C.A. avviene esclusivamente se il sinistro provocato è accidentale e involontario; inoltre, nei casi in cui la portata del danno sia maggiore del massimale, dovrete integrare voi la cifra necessaria al totale risarcimento.

Per determinare i massimali si segue il decreto legislativo 06/11/07 n.198:

  • danni alle cose – massimale minimo di 1.000.000,00 di euro per sinistro, senza tener conto del numero delle vittime
  • danni alle persone – massimale minimo di 5.000.000,00 di euro per sinistro, a prescindere dal numero delle vittime

R.C.A.: il tacito Rinnovo

Fino a dicembre 2012 i contratti R.C.Auto potevano includere il tacito rinnovo: cosa significa?

Significa che prima di questa data il rinnovo dell’assicurazione era automatico, e dovevate preoccuparvi di dare l’eventuale disdetta (magari per aver trovato condizioni migliori) nei tempi corretti.
Positivo, si era sempre coperti, negativo, si era un po’ “vincolati”.

Oggi i contratti non includono più il tacito rinnovo (scadenza secca) e dovete preoccuparvi di fare una richiesta ad ogni scadenza annuale della polizza.

Ricordate che molto spesso questa “scadenza secca” non vale per le polizze infortuni, per cui si continua nel vecchio modo: chiedete sempre informazioni dettagliate al momento della stipulazione del contratto.

Verifica R.C. Auto

Grazie al numero di targa è possibile fare un primo controllo sul rispetto degli obblighi assicurativi R.C.A..

Collegatevi online al Portale dell’Automobilista e consultate le informazioni aggiornate in tempo reale dalle compagnie assicuratrici.

Leggi anche la differenza tra RCA e polizza facoltativa.

Comments

Comments are closed.

Altri articoli in Guide pratiche