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Agevolazioni fiscali da Legge 104/92 per l’acquisto dell’auto

La normativa italiana con la Legge n. 104/92 riconosce diverse agevolazioni per l’acquisto di un’auto ai disabili e ai familiari che li assistono. Questi benefici possono essere sfruttati per l’acquisto di una sola autovettura, che può essere indiscriminatamente nuova o usata.

Agevolazione IVA

Si può usufruire dell’applicazione dell’Iva al 4% (anziché al 22%) sull'acquisto di auto nuove o usate aventi cilindrata fino a:
  • 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina
  • 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel

La riduzione dell’Iva al 4% è applicabile anche all’acquisto contestuale di optional.

L'aliquota agevolata si applica solo per gli acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli è fiscalmente a carico, senza limiti di valore e per una sola volta nel corso di quattro anni a partire dalla data di acquisto del mezzo.

Inoltre va ricordato che non sono idonee a questa agevolazione le vetture usate la cui vendita è soggetta al regime del margine, poiché l'IVA di tali auto non è esposta in fattura.

Acquisto di veicoli con finanziamento

L'agevolazione dell'Iva ridotta al 4% è prevista anche per l'acquisto di veicoli tramite finanziamento. La tipologia di pagamento non preclude infatti la possibilità di usufruire dei benefici concessi dalla Legge 104/92.

Esenzione dell’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà

Le automobili destinate alla guida o al trasporto di disabili sono esentate dal pagamento dell'imposta di trascrizione al PRA dovuta per la registrazione dei passaggi di proprietà, ovvero parte dei costi fissi del passaggio di proprietà. Questa esenzione non è prevista per i veicoli dei sordi e dei non vedenti.

Tale beneficio è riconosciuto tanto per la prima iscrizione al PRA di un’auto nuova quanto per la trascrizione di un passaggio di proprietà di un’auto usata. Può essere richiesto esclusivamente al PRA territorialmente competente e spetta anche in caso di intestazione del veicolo al familiare che porta in carico il disabile da un punto di vista fiscale.

Ogni ufficio territoriale permette di godere di diverse agevolazioni IPT deliberate dalle amministrazioni provinciali, secondo caratteristiche aggiornate periodicamente. In particolare a seconda della provincia di residenza possono variare:

  • La percentuale di esenzione dell’agevolazione;
  • La modalità di calcolo della percentuale di esenzione;
  • Le categorie di disabili che hanno diritto all’agevolazione, diversamente da quanto stabilito dalla normativa nazionale;
  • Tempi di tolleranza per l’intestazione di più veicoli contemporaneamente, in caso di vendita o furto;
  • Eventuali agevolazioni per successione ereditaria;
  • Eventuali agevolazioni in caso di veicoli eco compatibili.

Acquistando un’auto usata su brumbrum, il nostro Servizio Clienti sarà a tua disposizione per supportarti nella comprensione e nella valutazione dell’esenzione dell’imposta di trascrizione sul passaggio di proprietà per la tua provincia di residenza.

Detrazione Irpef sulle spese di acquisto

Il disabile ha diritto a una detrazione dall'Irpef per l'acquisto di un mezzo di locomozione pari al 19% del costo sostenuto, calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.

Per mezzo di locomozione si intende una qualsiasi autovettura, senza limiti di cilindrata, sia usata che nuova.

La detrazione spetta per un solo veicolo nel corso di un quadriennio decorrente dalla data di acquisto e può essere usufruita per intero nel periodo d'imposta in cui l’auto è stata acquistata o, in alternativa, in quattro quote annuali di pari importo. Qualora il disabile dovesse venire a mancare durante tale periodo, l’erede, previa presentazione della dichiarazione dei redditi del deceduto, ha la possibilità di detrarre le rate residue in un’unica soluzione.

Esenzione permanente dal pagamento del bollo

È possibile essere esentati dal pagamento della tassa di proprietà dell’auto (o bollo auto) per gli stessi veicoli per i quali è prevista l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata.

L'esenzione spetta sia quando l'auto è intestata al disabile sia quando l'intestatario è un familiare del quale egli è fiscalmente a carico.

L'ufficio competente per la concessione dell'esenzione è l'ufficio tributi dell'ente Regione, oppure, nelle regioni in cui tali uffici non sono stati istituiti, l'ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate. Per la gestione delle pratiche di esenzione alcune regioni si avvalgono dell'Aci.

Se il disabile possiede più veicoli, l'esenzione spetta solo per uno di essi, la cui targa deve essere indicata al momento della presentazione della documentazione.

Per usufruire dell'esenzione il disabile deve, solo per il primo anno, presentare all'ufficio competente (o spedire per raccomandata A/R) la documentazione prevista entro 90 giorni dalla scadenza del termine entro il quale andrebbe effettuato il pagamento. Tale richiesta di esenzione sarà valida anche per gli anni successivi senza la necessità di presentare nuovamente la documentazione.

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