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Auto nuova con difetti: cosa fare? La Cassazione detta le norme

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Cosa fare con autovettura nuova con difetti

Cosa fare quando si manifestano dei difetti in un’autovettura nuova? Se il malfunzionamento avviene entro i due anni dalla data di consegna, il responsabile è il venditore nei confronti dell’acquirente, per qualsiasi difetto di conformità esistente. Il difetto di conformità permette al consumatore di aderire a varie soluzioni, che vengono elencati all’articolo 130 del Codice del Consumo: innanzitutto potrà proporre al venditore la riparazione o la sostituzione del bene, e in seconda battuta, e alle condizioni contemplate dal comma 7 (dell’articolo 130 Cod. Cons.), potrà richiedere una riduzione del prezzo congrua, o aderire alla risoluzione del contratto.

Come procedere?

Il diritto ci dice che, per poter fare valere i propri diritti, il consumatore ha l’onere di denunciare al venditore il difetto di conformità entro un termine stabilito, che è quello di due mesi decorrenti dalla data di scoperta del vizio. Il Codice del Consumo prevede anche una presunzione in favore del consumatore, quindi si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna dell’auto risultino esistenti già in tale data. Questa presunzione però è superabile anche attraverso una prova contraria: se il difetto si espleta entro tale termine, il consumatore beneficia di un’agevolazione probatoria dovendo solamente allegare la sussistenza del vizio, mentre grava sul venditore l’onere di provare la conformità dell’autovettura consegnata rispetto al contratto di vendita mentre, se è stato oltrepassato il termine di sei mesi, il consumatore che agisce in giudizio deve dare la prova che il difetto dell’auto fosse stato presente già nel mezzo, in quanto il vizio ben potrebbe qualificarsi come sopravvenuto e dipendere da cause indipendenti dalla non conformità del prodotto.

Onere della prova

Il consumatore deve dimostrare l’inesatto adempimento da parte del venditore, mentre il venditore deve provare di aver consegnato un’auto conforme alle caratteristiche del tipo prodotto, o la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione dell’auto. Solo dove detta prova sia stata fornita, spetta all’acquirente far vedere la sussistenza di un vizio di un difetto intrinseco dell’auto, imputabile al venditore. La Cassazione, a tal proposito, evidenzia che risulterebbe troppo oneroso per il consumatore adempiere l’onere probatorio tramite l’allegazione del vizio specifico di cui è affetto il mezzo, perché questo richiederebbe l’accesso a dati tecnici del veicolo come anche a un’assistenza tecnica specializzata, che al contrario si trovano nella più agevole disponibilità del venditore.

Riparazioni e sostituzioni

Le riparazioni o le sostituzioni, ai sensi dell’articolo 130 del Codice del Consumo, devono essere effettuate entro un termine congruo dalla richiesta, e non devono apportare inconvenienti al consumatore. La riparazione e la sostituzione dell’auto non conforme, devono essere effettuate non solo senza spese ed entro un raggio di tempo ragionevole, ma pure senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

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