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Indennizzo diretto per sinistro: quando si applica

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ndennizzo o risarcimento diretto per sinistro auto

La procedura di liquidazione dei danni subiti a causa di un incidente stradale tra 2 veicoli è stata introdotta dal Decreto Bersani: ecco come funziona l’indennizzo o risarcimento diretto per sinistro auto.

Indennizzo diretto per sinistro: cos’è

Il D.L. 223 del 4 luglio 2006 (Bersani) ha modificato il Codice delle Assicurazioni private: nel caso specifico, in questo articolo ci occuperemo della nuova procedura liquidativa per i danni subiti a causa di sinistro stradale tra 2 veicoli definita indennizzo (o risarcimento) diretto.

L’indennizzo diretto per sinistro è una procedura introdotta dal 1° febbraio 2007 per velocizzare l’iter di liquidazione: disciplinata dall’art. 149 del Cod. Assicurazioni, è una pratica a tutto vantaggio del danneggiato attivabile solo a determinate condizioni.

Quando queste ultime sussistono, il rimborso potrà essere richiesto direttamente alla propria compagnia assicurativa e non a quella del responsabile dell’incidente. Ma scopriamo come si applica il risarcimento diretto.

Indennizzo diretto: quando si applica

Nei casi in cui è attivabile la procedura d’indennizzo diretto sarà la vostra assicurazione ad anticipare il risarcimento del danno, per poi richiedere all’altra un conguaglio forfettario basato sulle regole della CARD (Convenzione Assicuratori per il Risarcimento Diretto). Questa pratica è possibile se entrambe le compagnie hanno aderito alla Convenzione.

Ecco alcune delle condizioni necessarie per l’applicabilità dell’indennizzo diretto:

  • il sinistro deve risolversi in un urto, anche tra più veicoli;
  • le auto devono essere immatricolate in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano;
  • le vetture devono essere identificate e regolarmente assicurate;
  • tutte e due le Compagnie devono aver aderito alla convenzione CARD.

Ecco invece alcuni limiti di applicabilità e il tipo di danni risarcibili (art. 139 Cod. Ass.ni):

  • i danni del veicolo assicurato;
  • i danni alle cose trasportate di proprietario o conducente;
  • le lesioni di lieve entità del conducente (danno biologico permanente inferiore o uguale al 9 % – legge n. 57/01);
  • il risarcimento del terzo trasportato.

Nei casi in cui non è richiedibile l’indennizzo diretto, il risarcimento va richiesto alla Compagnia del responsabile seguendo l’iter risarcitorio ordinario previsto dall’art. 148 Cod. Assicurazioni.

 

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