Dice la legge

Parcheggio auto su passo carrabile: quando la multa è nulla

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Quando la multa del passo carrabile non è valida

Cercare parcheggio spesso è un problema: oltre ai pochi spazi adibiti alla sosta regolare si aggiungono le zone con un cancello, un cartello non idoneo oppure proprio senza, con pretesa che si lasci comunque libero il passaggio.

Ecco in quali casi la multa passo carrabile è nulla.

Passo carrabile: validità del segnale

Vi ricordiamo che il cosiddetto passo carrabile è gestito dall’art. 3 n. 37 del C.d.S., e si tratta della zona di accesso a un’area idonea allo stazionamento di uno o più veicoli. C’è poi un altro articolo, il 22, che si occupa di “Accessi e diramazioni” e recita: “senza la preventiva autorizzazione dell’ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato”.

Ecco perché i passi carrai “legali” sono sempre segnalati dall’apposito segnale, sia esso ordinario o a raso: per questo motivo se parcheggiate dove è presente un qualsiasi cartello generico di divieto di sosta acquistabile liberamente non siete soggetti a multe.

Ricordate sempre che il pannello del passo carrabile ufficiale è infatti strutturato in questo modo:

  • fascia superiore – indicazione dell’ente proprietario della strada
  • fascia inferiore – numero di autorizzazione e anno di rilascio

Senza queste informazioni il segnale non ha valore né proprietà impositiva su alcun utente della strada.

Passo carrabile multa

Ricordate che la semplice presenza di un cancello, anche se vedete un’autovettura oltre lo stesso, non può di per sé inibire il parcheggio: l’unica limitazione prevista per legge è il mantenimento di uno spazio per il passaggio dei pedoni superiore ad 1 metro.

In questi casi, la multa è nulla e non siete passibili né di sanzioni, né di rimozione forzata: inoltre, chi pone un cartello che non rispetta le prescrizioni normative è soggetto alla sanzione amministrativa da 168 a 674 euro (art. 22, comma 11, C.d.s.). Se invece il cartello non fosse presente, la multa potrebbe andare da 41 a 168 euro (art. 22, commi 3 e 12, C.d.s).

Ricordate che è fondamentale che sia anche apposto nel modo giusto (altezza da terra minimo 60 cm, visibilità, eccetera): insomma, non tutti i passi carrabili sono a norma e non tutti comportano contravvenzioni, solo quelli ufficiali e regolari.

Ultimo appunto: ricordate che se il passo carrabile è valido, nemmeno il titolare potrà poi sostare nell’area antistante l’ingresso all’edificio, né occuparla per qualsiasi motivo.

Leggi anche passo carrabile: costo annuo e modalità di richiesta.

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