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Omicidio stradale: cosa dice la normativa

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omicidio stradale cosa dice la normativa

La normativa relativa all’omicidio stradale corrisponde alla regolamentazione di un reato punibile per legge, introdotto a partire dal 23 marzo 2016. Tre sono le ipotesi delittuose comprese in questa sorta di fattispecie di omicidio colposo, contenuta nell’articolo 589-bis del codice penale.

Scopriamo insieme cosa dice questa normativa.

Cosa dice la legge italiana

In linea di massima, il reato dell’omicidio stradale diventa punibile quando un conducente che viola il Codice stradale o è sotto effetto di alcol o stupefacenti provoca il decesso di una o più persone. Secondo quanto decretato dall’articolo 41, si va incontro ad una pena minima compresa tra i due e i sette anni di reclusione. Tuttavia, esiste una serie pressoché infinita di casi aggiuntivi da tenere in considerazione e che incidono in misura notevole sulla pena definitiva. Dalle manovre pericolose alla guida in stato di ebbrezza moderata o grave, passando per la guida senza patente e tutte le possibili aggravanti ed attenuanti, di circostanze ce ne sono davvero a non finire.

Le tre fattispecie dell’omicidio stradale

Sono tre le varianti del reato di omicidio stradale da tenere d’occhio nel caso in cui ci si ritrovi in una situazione del genere. Vediamo quali sono i tre regimi di sanzione dai quali dipendono tutti gli altri.

  • In primo luogo, come già detto in precedenza, l’articolo 589-bis del Codice della strada punisce chi causa la morte di un soggetto dopo aver violato le norme stradali. In tal caso, si va incontro ad una pena tra i due e i sette anni di reclusione, pressoché uguale rispetto a quella descritta nell’articolo 589.
  • Se colui che ha causato la morte di un soggetto era in un tasso alcolemico al di sopra di 1,5 grammi per litro o aveva assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, entrano in gioco ulteriori componenti. In determinate circostanze, sempre in base a quanto descritto nell’articolo 589-bis, la reclusione possibile sale tra gli otto e i dodici anni.
  • Infine, sempre in base alla stessa norme, se il conducente che ha provocato il decesso è in uno stato di ebbrezza con tasso di alcol fra 0,8 e 1,5 grammi per litro, va incontro ad una pena tra i cinque e i dieci anni di reclusione. Lo stesso discorso è valido se ha commesso il fatto in un centro urbano ad una velocità doppia rispetto a quella lecita, se ha circolato contromano, se non ha rispettato un semaforo o se ha sorpassato un’altra vettura nei pressi di una linea continua o di strisce pedonali.

Le sanzioni in determinati casi

Oltre alle tre fattispecie principali, esistono tanti altri casi che vanno monitorati a dovere e che prevedono numerose tipologie di sanzioni da tenere sempre sotto controllo. Eccoli di seguito.

  • Chi guida mezzi pesanti in uno stato di ebbrezza tra 0,8 e 1,5 g/l e trasporta persone o cose per motivi lavorativi, va incontro ad una pena tra gli otto e i dodici anni di reclusione.
  • Se il conducente che ha commesso l’omicidio stradale non possiede la patente di guida per un qualsiasi motivo, rischia un incremento delle pene in tutte e tre le circostanze spiegate.
  • L’articolo 589-ter parla della fuga del conducente, che non determina mai un aumento della reclusione inferiore ai cinque anni.
  • Se sussiste un concorso di colpa da parte della vittima, il conducente che ha causato il decesso può usufruire di alcune attenuanti che possono anche far dimezzare la sua pena complessiva.
  • Se chi ha causato la morte deve essere punito con una reclusione compresa fra gli otto e i dodici anni, scatta l’obbligo d’arresto in flagranza di reato, mentre nelle altre circostanze tale misura è da considerarsi facoltativa.
  • Se si viene coinvolti in un omicidio stradale plurimo, ossia più decessi o la morte di una persona più lesioni ad altre, la pena può essere triplicata fino ad arrivare ad un massimo di diciotto anni di reclusione.
  • Mentre il giudizio sul reato di omicidio stradale sta vivendo tutti i suoi regolari passaggi, il conducente che ha causato il decesso subisce la sospensione provvisoria della patente per cinque anni, che possono anche diventare dieci se la condanna non è ancora definitiva. In caso di omicidio stradale semplice, la sospensione è al massimo di tre anni. In caso di condanna, la patente viene revocata. La patente può essere recuperata dopo cinque anni in caso di semplici lesioni, quindici in seguito ad un omicidio semplice e addirittura trenta se al reato segue la fuga.

A tutto ciò, bisogna aggiungere ulteriori misure quali il raddoppio della prescrizione quando chi commette reato ha un tasso alcolemico al di sopra di 1,5 g/l, la disposizione del prelievo coattivo quando bisogna effettuare rilevazioni del DNA e altre fattispecie relative alle lesioni stradali.

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