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Tuning auto: sanzioni e leggi sull’omologazione

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Tuning auto sanzioni e leggi sull'omologazione

In Italia, le modifiche estetiche e meccaniche del mezzo devono sempre essere eseguite sulla base delle normative vigenti, pena sanzioni di vario genere: montare lampadine colorate è ad esempio meno grave che installare una barra duomi oppure un terminale non omologato. Ecco come districarsi nella “giungla” del tuning.

La normativa del CdS per il tuning

Che sia effettuato per rendere più sportiva la propria vettura, oppure per distinguerla dalle altre, il tuning auto (estetico e meccanico) interessa molti appassionati, nonostante il suo periodo “d’oro” sia terminato ormai qualche anno fa.

Anche oggi, però, sostituzioni come quelle dei paraurti oppure della marmitta originale con uno scarico completo di terminale in carbonio fanno sorgere una domanda: le modifiche all’auto nel nostro Paese sono legali?

Il tuning in Italia è regolamentato dal Codice della Strada nel Titolo III “Veicoli a motore e loro rimorchi”, in particolare negli articoli 71, 72, 75 e 78: di base il punto è che le auto devono seguire le normative del Ministero dei Trasporti e che le modifiche vanno necessariamente omologate. Nel regolamento sono infatti riportati quei dispositivi di equipaggiamento modificabili unicamente con la presentazione della relativa documentazione e aggiornamento del libretto di circolazione.

Attenzione, perché in molti casi serve il nulla osta del Costruttore: si tratta di una carta da richiedere direttamente alla Casa che permette l’aggiornamento “rapido” del libretto di circolazione, anche in questo caso eseguito dal Dipartimento trasporti terrestri.

Questo documento viene rilasciato “d’ufficio” solo se la variazione rende il veicolo conforme a un altro già omologato dallo stesso costruttore. Se ad esempio volete montare una modifica estetica, e si tratta di un’aggiunta già concessa dalla Casa, in teoria verrà rilasciata anche a voi, snellendo le pratiche di aggiornamento della carta di circolazione.

Le modifiche di tuning estetico consentite in Italia

Dunque, ogni modifica tuning prevista dalla legge in Italia dev’essere omologata e riportata (se serve) nel libretto del veicolo. Ecco alcuni esempi: se volete installare uno spoiler posteriore potete procedere solo se non supera la sagoma del mezzo in lunghezza e/o in larghezza, mentre per le minigonne e i paraurti sportivi solo se quelli nuovi sono stati previsti come optional in fase di omologazione.

Per quanto riguarda i fari, questi ultimi sono customizzabili solo nelle officine autorizzate che ne rilasceranno l’omologazione dalla Motorizzazione, mentre per i cerchi potete procedere senza problemi se quelli nuovi richiedono gomme con le stesse misure già in uso.

Nel caso contrario, va aggiornata la carta di circolazione con la nuova misura di gomme, ma attenzione: dal 1° ottobre 2015 serve il NAD (presente solo in Italia) per installare una delle misure inserite nel certificato di conformità (COC) relative all’accoppiata ruota/auto. In questo caso i nuovi cerchi possono essere installati nonostante la misura non sia riportata a libretto.

Anche scurire i vetri con una pellicola segue delle regole: serve che l’installazione avvenga con materiale omologato, completo di marchio identificativo del costruttore, e non si può circolare né con quelli completamente oscurati, né cambiando colore a parabrezza e finestrini anteriori, pena multa e revisione straordinaria.

Le modifiche di tuning meccanico consentite in Italia

Parlando di tuning meccanico, in Italia potete modificare la potenza del motore unicamente rendendo il mezzo conforme a un altro veicolo omologato dallo stesso costruttore. Sono consentite anche modifiche all’alimentazione (tramite officine autorizzate) per montare impianti GPL o a metano, previa aggiornamento della carta di circolazione, visita e collaudo in motorizzazione.

Per quanto riguarda la marmitta e il silenziatore di scarico sono pezzi sostituibili aftermarket solo con dispositivi omologati, anche se la prima necessita dell’aggiornamento del libretto.

Stessa cosa per l’impianto frenante, modificabile con omologazione e certificato d’installazione rilasciato da un’officina autorizzata. Nessuna modifica è invece permessa al sistema delle sospensioni, non ribassabili in alcun caso.

Casi particolari e sanzioni tuning auto

Discorso a parte per il tuning audio e video, che prevede la modifica del sound della vostra auto grazie all’installazione di nuove casse, altoparlanti, amplificatori, subwoofer e altro all’interno del mezzo.

In questo caso il CdS prevede che sia sufficiente l’installazione di parti omologate destinate all’uso in auto, ma attenzione alle modifiche all’impianto elettrico, che nei controlli più serrati potrebbero venirvi contestate. Stesso discorso per chi tiene la musica troppo alta, dato che l’art. 155 del codice della strada prevede che non si superino i limiti sonori massimi di accettabilità fissati dal regolamento (art. 350 – 60 L/Aeg dB – un TIR in movimento ne produce anche 80), pena una sanzione da 41 a 169 euro.

Detto ciò, chi trasgredisce agli articoli del CdS riguardanti il tuning incorre in sanzioni pesanti che vanno dai 422,00 euro, alla revisione forzata, al ritiro della carta di circolazione, anche definitivo.

Attenzione: le auto destinate alla pista non sono passibili di sanzione, a patto che non circolino in strada ma su un carrello apposito o sul carro-attrezzi.

 

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